regolamento_sezioni REGOLAMENTO QUADRO SEZIONI LOCALI affiliate a DOCOMOMO Italia onlus (Art. 3 Statuto e Art. 1 del Regolamento) regolamento_sezioni.preview Articolo 1 I principi su cui si fondano le Sezioni locali fanno riferimento all’Art. 1 “Costituzione e funzionamento delle Sezioni locali” del Regolamento dell’Associazione DOCOMOMO Italia, allegato allo Statuto. Alla Sezione locale appartengono i soci che svolgono la loro attività nel suo territorio, salvo abbiano manifestato per iscritto intenzioni diverse. La denominazione della Sezione è: DOCOMOMO Italia Sezione XY (es. Piemonte, Bonifica Pontina, Fascia Adriatica, ecc.). Le Sezioni locali si costituiscono come “associazioni affiliate” a DOCOMOMO Italia. Articolo 2 Le Sezioni locali eleggono a loro statuto quello tipo elaborato dal Consiglio Direttivo Nazionale sulla scia dello statuto dell’Associazione. Le Sezioni locali concorrono al perseguimento degli scopi sociali, alle decisioni strategiche, alla programmazione economica, ecc. di DOCOMOMO Italia. A tal fine le persone che intendono formare una Sezione locale propongono un programma di ricerca al Consiglio Direttivo Nazionale e richiedono, mediante nota scritta, l’affiliazione all’Associazione. Il Consiglio Direttivo Nazionale esprime il suo parere sulla richiesta di affiliazione. Articolo 3 Gli organi di governo delle Sezioni locali, quanto a eleggibilità, durata, compiti, seguono gli stessi criteri degli organi nazionali previsti dallo Statuto di DOCOMOMO Italia. Il numero minimo di Consiglieri è di tre persone, fra cui è scelto il Presidente. Il Consiglio Direttivo Nazionale, espresso parere positivo circa il programma di ricerca proposto dalla Sezione locale, la richiesta di affiliazione e la ripartizione delle cariche, ne approva con delibera l’istituzione. Articolo 4 I Presidenti delle Sezioni locali devono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale all’uopo convocate dal Presidente di DOCOMOMO Italia. AI fine di garantire l’effettiva partecipazione, in caso di impedimento, i Presidenti delle sezioni locali devono delegare un loro rappresentante. Articolo 5 Nella scelta delle loro attività le Sezioni locali fanno propri gli obiettivi indicati nell’Art. 4 dello Statuto di DOCOMOMO Italia. Vanno considerate prioritarie iniziative a carattere capillare sul territorio e che rendono conto di una pluralità e diversità delle politiche di salvaguardia. Articolo 6 Le iniziative ufficiali delle Sezioni locali devono essere preventivamente comunicate al Consiglio Direttivo Nazionale. Le Sezioni locali non possono assumere posizioni ufficiali in nome e per conto di DOCOMOMO Italia che comportino impegni, ne riguardino l’immagine o gli orientamenti culturali deliberati, senza specifica autorizzazione scritta. Articolo 7 E’ compito del Direttivo locale informare puntualmente i propri Soci circa gli orientamenti, le decisioni e le attività del Consiglio Direttivo Nazionale e viceversa informare il Consiglio Direttivo Nazionale circa le attività locali, al fine di garantire sinergie e coerenza tra le attività nazionali e le attività locali. Il Direttivo locale deve inoltre operare per armonizzazione le attività locali con le iniziative nazionali e si adopera a concordare la relativa programmazione. Articolo 8 Le spese necessarie all’esercizio delle Sezioni locali sono a carico delle Sezioni stesse. Le Sezioni locali non riscuotono le quote annuali pagate dai soci che vanno versate esclusivamente alla Associazione nazionale. Questa provvede a trasferire alla Sezione locale un contributo annuo, pari al 30% delle quote effettivamente versate, entro l’anno solare, dai soci individuali e dai soci collettivi ad essa afferenti. Articolo 9 Le Sezioni si impegnano, una volta approvata l’affiliazione, a dare notizia al Consiglio Direttivo Nazionale dei contenuti e della programmazione delle loro assemblee. Di ogni attività deve essere comunicato al Consiglio Direttivo Nazionale il bilancio culturale ed economico, preventivo e consuntivo. I contributi esterni acquisiti dalle Sezioni per specifiche iniziative promosse dalle Sezioni stesse, sono utilizzati per dette attività. Le Sezioni si impegnano a comunicare ai loro soci le motivazioni delle spese effettuate e a presentare, annualmente, un rendiconto delle entrate e delle uscite al Consiglio Direttivo Nazionale. Articolo 10 Il Segretario Nazionale è delegato ai rapporti con le Sezioni locali, per quanto si riferisce alle disposizioni di Statuto e Regolamento Quadro, e ne riferisce al Consiglio Direttivo Nazionale, che decide ogni eventuale provvedimento. Articolo 11 Il presente Regolamento delle Sezioni locali può essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, sentiti i Presidenti delle sezioni locali.