Convegno – Il diritto d’autore. La protezione del lavoro dell’architetto

Ordine Architetti PPC di Monza e della Brianza
26 gennaio 2016 – Sala convegni Via Lario 15 Monza
14.00 – registrazione dei partecipanti
14.30 – Saluti iniziali
Presidente OAMB Arch. Fabiola Molteni
Responsabile Commissione Cultura OAMB Arch. Andrea Meregalli
Introduce e modera Avv. Piero Oggioni
14.40
Avv. Andrea Maria Mazzaro – Avvocato Monza
Il diritto d’autore e le creazioni dell’architetto. Utilizzo delle opere da parte di terzi: rapporti contrattuali, limiti e facoltà.
16.00
Arch. Ugo Carughi – Presidente Do.Co.mo.mo. Italia
Diritto d’autore nel quadro della normativa di tutela italiana. Casi concreti.
17.00
Dott. Andrea Rocchi – Dottore Commercialista e Revisore Legale Reggio Emilia
La fiscalità del diritto d’autore e i regimi.
17.30/18.00
Dibattito e conclusioni

Abstract intervento di Ugo Carughi

Il ‘diritto d’autore’ nell’architettura contemporanea

Architetture ‘d’autore’
Lungo la Penisola, i casi d’architetture tutelate attraverso la procedura detta ‘del diritto d’autore’, sono alcune decine. Alcune sono famose, ancorché datate, come il Grattacielo Pirelli (1959) di Giò Ponti e l’Istituto Marchiondi (1957) di Vittoriano Viganò, entrambi a Milano e sottoposte a tutela nel 1995; oppure la Facoltà d’Ingegneria a Napoli (1972) di Luigi Cosenza, riconosciuta nel 2005. Ma l’elenco comprende anche opere non notissime, come il modenese cinema Olympia (1954) di Vinicio Vecchi e Alberto Pucci, o l’Arcispedale di Santa Maria Nuova (1965) a Reggio Emilia, di Enea e Alberto Manfredini con Giovanni Manfredini, dichiarati d’interesse culturale rispettivamente nel 2006 e nel 2007. Altri edifici degni di nota, come l’ex-Colonia Marina Enel, a Riccione, di Giancarlo De Carlo (1961-63), vincolata il 31 marzo 2006, o il Magistero di Urbino, dello stesso autore (1968-76), risultano vincolati. Ma moltissimi restano fuori, mentre ve ne sono inclusi alcuni recenti o recentissimi. Pensiamo all’Auditorium Paganini a Parma (2001) di Renzo Piano, vincolato il 23 dicembre 2002; oppure, allo stadio di Bari dello stesso Piano (1987-1990), la cui procedura si è conclusa il 18 maggio 2007; alla Filiale del Banco di Roma di Ludovico Quaroni, realizzata nella capitale nel 1985 e vincolata nel 2005; oppure al nuovo Palazzo municipale di Fiumicino di Alessandro Anselmi, terminato nel 2003 e sottoposto a tutela appena due anni dopo.

Legge 633/1941 – Art. 20, 2° comma – Art 23, comma 1
R.D. 18 maggio 1942 n. 1369 (Regolamento per l’esecuzione della l.633/41) Art. 15

La tutela del diritto d’autore chiama in causa il Ministero per i Beni e le Attività Culturali per garantire gli interessi dell’artefice dell’opera, che inizia il procedimento con la richiesta all’amministrazione del riconoscimento dell’ «importante carattere artistico»; non è previsto che l’iniziativa possa partire da quest’ultima.
Si tratta di uno strumento valido essenzialmente finché l’autore è in vita: utilizzabile, quindi, pressoché esclusivamente in relazione a opere contemporanee. In effetti, anche se un’interpretazione letterale del combinato disposto del 2° comma dell’art. 20 e del 1° comma dell’art. 23 della legge potrebbero indurre a ritenere i parenti dell’autore, dopo la sua morte, legittimati a chiedere il riconoscimento dell’opera, la giurisprudenza si è costantemente orientata secondo criteri logici, a ritenere che i parenti possano esercitare le facoltà che non comportino un apporto personale e diretto dell’autore. E ciò, anche sulla scorta della dottrina giurisprudenziale per la quale i diritti morali sono inalienabili, irrinunciabili e intrasmissibili. Infatti, dopo due sentenze del Consiglio di Stato (Sez. VI, 26 luglio 2001, n.4122 e 15 aprile 2008, n.1749) nonché del Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, del 13 dicembre 2004 – l’Avvocatura dello Stato, con una nota dell’8 marzo 2012, rispondeva così al quesito postogli dal Ministero: “essendo (il procedimento) finalizzato solo ad accettare la presenza nell’opera di un interesse cui consegue solo il limitato effetto previsto dal secondo comma dell’art. 20 ad esclusivo beneficio dell’autore, (il procedimento) non può che essere ad iniziativa dell’unica parte interessata, ossia di quest’ultimo”.
Inoltre, ad un secondo quesito del Ministero circa la sua competenza a valutare eventuali modifiche all’opera, la stessa Avvocatura rispondeva che “non sembra ipotizzabile che le modifiche ad un’opera di un autore vivente, apportate dal suo stesso autore, possano essere soggette al vaglio preventivo del Ministero dei Beni Culturali”.

Tre, dunque, i fondamentali limiti di questa norma:
– il provvedimento di tutela nasce soltanto su iniziativa privata. E, inoltre, la giurisprudenza, sembra aver definitivamente escluso che anche gli eredi dell’autore possano fare richiesta del provvedimento di riconoscimento, come invece previsto dall’articolo 23 della legge.
– Esso, inoltre, tutela direttamente i diritti di quest’ultimo e solo in via indiretta i valori dell’opera, il cui destino finisce col dipendere, nel bene e nel male, unicamente da un soggetto privato.
– Infine, la legge non prevede che i progetti d’intervento sull’opera vincolata debbano essere presentati alle soprintendenze, mentre dovrebbero sicuramente acquisire il benestare dell’autore, finché è in vita. Anche per tale aspetto gli eredi sarebbero esclusi, non essendo depositari del diritto d’intervento, che è esclusivamente attribuibile all’autore dell’opera. Una volta che questi è defunto viene, dunque, meno qualsiasi possibilità di controllo. E invece, sembrerebbe logico aspettarsi che all’istituzione che certifica l’importante carattere artistico del bene competa valutare gli effetti di un intervento sul medesimo, non fosse altro che per verificare il permanere delle condizioni che hanno consentito l’emissione del provvedimento.
Infine, un quarto limite: difficilmente la norma è applicata in modo adeguato e difficilmente l’autore, anche se è ancora in vita, riesce a far rispettare la propria opera.

Ancora, non può non rilevarsi che, incredibilmente, nei casi in cui è applicabile la legge n. 633/1941, il diritto privato supererebbe le cautele imposte a un troppo immediato giudizio critico, diversamente da quanto avviene quando, invece, ciò sia richiesto dalla pubblica amministrazione per la salvaguardia di un interesse pubblico ai sensi dell’art. 10, comma 3 a) del Codice: in questo caso, infatti, è imposta una barriera temporale all’azione di tutela.

Esempi trattati: Arena Flegrea, realizzata a Napoli nel 1940 su progetto di Giulio De Luca – L’Opera House a Sydney – La casa di Gropius nel Massachusetts – Roma. Sede della Esso Italia – Milano. Centro civico di Segrate e quartiere Iacp di Bollate – Venezia. Casa Cicogna, detta ‘alle Zattere’